Art.112 DL nr.104 2020 RADDOPPIO LIMITE ESENZIONE FRINGE BENEFIT 2020
Per l’anno 2020 il limite di esenzione fissato dall’art 3 art 51 Tuir viene raddoppiato passando da euro 258,23 ad euro 516,46. Si tratta del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti,
che non concorre alla formazione del reddito imponibile. In pratica sono i cd fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione Si segnalano a titolo di esempio i più comuni tra i quali:
• i buoni acquisto e i buoni carburante
• i beni prodotti dall’azienda ceduti ai lavoratori
• l’auto concessa ad uso promiscuo
• l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato
• i prestiti aziendali
• polizze assicurative extra professionali, ecc. (escluso quella rischio Covid
A CHI SPETTANO ? Spettano a tutti i lavoratori «DIPENDENTI» e anche ai tirocini. No agli amministratori
LI DEVO INSERIRE IN BUSTA PAGA ? Si, vanno inseriti nel mese in cui sono erogati, si tratta di un importo figurativo necessario per indicare nella CU annuale gli importi erogati
LI DEVO DARE A TUTTI O A CHI VOGLIO ? Possono essere dati anche «ad personam» anche se, considerata la finalità di fidelizzazione e incentivazione, sarebbe auspicabile darli a tutti.
Una volta individuato il tipo di bene/servizio, si acquistano i voucher presso il rivenditore (supermercato/distributore ecc..) con regolare fattura che sarà interamente detraibile, e si consegnano ai dipendenti che li potranno «spendere» a loro piacimento
POSSO DARE VOUCHER PER PIU’ DI 516 EURO ALLO STESSO LAVORATORE ? No, se lo faccio l’intero importo diventa tassato e soggetto a contribuzione Inps
DEVO FARMI FIRMARE UNA RICEVUTA ? Non è obbligatorio ma è bene formalizzare la consegna con data e firma magari sulla copia dei voucher consegnati o meglio attraverso il format allegato, anche per «comunicare» ai lavoratori lo spirito aziendale