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L’art.10 del D.Lgs. 151/2015 ha previsto dal 2016 un incentivo per le assunzioni fatte da datori di lavoro privati,  di persone con disabilità fisiche, psichiche o intellettive.

Ora la circolare Inps nr.99 del  13 giugno 2016 da le disposizioni operative utili per i datori di lavoro che intendano accedere a tale beneficio.

L’incentivo spettante viene  determinato in percentuale sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, e varia in base a parametri ben precisi:

  •  70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali: se l’assunzione avviene a tempo indeterminato e se riguarda lavoratori con ridotta capacità lavorativa superiore al 79% o con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali se l’assunzione riguarda lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79%.

L’incentivo spetta per 36 mesi oppure per 60 mesi nell’unico caso di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti riduzione di capacità lavorativa superiore al 45%, ai quali il beneficio spetta anche se il contratto è a tempo determinato, per tutta la durata del rapporto, purché pari o superiore a un anno. In caso di somministrazione, l’incentivo non è fruibile se il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore.

Si deve trattare di assunzioni che comportano un “incremento occupazionale netto” rispetto alla media dei dipendenti già occupati in azienda nei 12 mesi precedenti (con alcune eccezioni es. lavoratori dimissionari, pensionamenti, licenziamenti per giusta causa ecc.).

Se nei 12 mesi precedenti ci sono stati licenziamenti per riduzione di personale l’incentivo non spetta.

 

Focus breve

Dal 13 giugno 2016 i datori di lavoro privati che assumono un lavoratore disabile iscritto nelle apposite liste previste dalla Legge 68/99, possono beneficiare di un incentivo variabile dal 35% al 70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a seconda delle caratteristiche individuali del lavoratore, per un minimo di 36 mesi fino a 60 mesi.

Per accedere a tale incentivo è necessario fare una apposita domanda telematica alla sede Inps, preventiva rispetto all’avvio dell’assunzione. Tutte le specifiche sono riportate nella circolare Inps n.99/2016.