L’INPS ha rilasciato un vademecum riguardante la certificazione dello stato di malattia e le visite mediche di controllo per i lavoratori dipendenti, definendo in modo chiaro aspetti come quello della validità del certificato. Al fine di fugare qualsiasi dubbio in merito, riportiamo i punti salienti riguardanti il modus operandi che il lavoratore deve seguire in caso di evento morboso/malattia.

CERTIFICAZIONE
La redazione del certificato di malattia spetta al medico curante che provvede, altresì, alla sua trasmissione telematica all’INPS entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuta la visita. Ai fini della verifica dell’esattezza dei dati riportati nella certificazione, nonché della sua corretta trasmissione, al lavoratore è consentito visualizzare il certificato medico ed il relativo attestato privo di diagnosi, mediante accesso nei servizi on line del sito dell’Istituto.
Nell’ipotesi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza va richiesta alla Struttura ospedaliera, la quale, se impossibilitata al rilascio del certificato telematico, provvede alla consegna di un certificato cartaceo (di cui va accertata la correttezza dei dati riportati) al lavoratore che, a sua volta, deve trasmettere entro 2 giorni all’INPS e al datore. (deve verificare che la struttura lo abbia trasmesso all’Inps).
In presenza di patologie di natura specialistica che determinino incapacità al lavoro, è ammessa la produzione di un’unica certificazione circa la necessità di cicli di cura ricorrenti (da inviare all’INPS e al datore prima dell’inizio della terapia, indicando i giorni previsti per la loro effettuazione). Al lavoratore è fatto obbligo della presentazione di periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il calendario delle cure eseguite. Anche le assenze dal lavoro per le terapie vanno certificate nelle consuete modalità: in via telematica o, in caso di impossibilità, attraverso certificazione cartacea.

VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE
La prestazione di malattia è riconosciuta dal giorno di rilascio del certificato o nell’ipotesi di visita svolta dal medico presso il domicilio del lavoratore ammalato, dal giorno precedente la sua redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico nell’apposito spazio. Quindi se la data di inizio malattia è anteriore alla data di rilascio del certificato, farà fede quest’ultima.

E’ importante quindi che il lavoratore, tranne nel caso di visita presso il suo domicilio, provveda a far certificare la malattia il primo giorno di assenza dal lavoro altrimenti verrà considerata dall’Istituto e di conseguenza dall’azienda, come assenza ingiustificata e conseguentemente non indennizzabile.

Visita ambulatoriale : 1° giorno di malattia = giorno di rilascio del certificato

Visita a domicilio : 1° giorno di malattia = fino al giorno prima

Nei giorni festivi e prefestivi il lavoratore dovrà rivolgersi alla c.d. Guardia Medica per il rilascio del certificato di malattia sia per eventi insorti nei suddetti giorni sia per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdì. (Es.: il certificato termina il venerdì, la malattia continua e il lavoratore va dal  medico il lunedì successivo per certificare la continuazione dello stato morboso > il sabato e la domenica verranno considerati come non indennizzabili).

Quindi se un certificato termina il venerdi, il lavoratore dovra’ farsi certificare l’eventuale continuazione entro il sabato, recandosi presso la guardia medica.

FASCE DI REPERIBILITA’
Le fasce orarie di reperibilità da rispettare per le visite mediche di controllo, anche nei giorni festivi, di sabato e domenica, sono dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per i lavoratori del settore privato.
Al lavoratore privato è concesso assentarsi dall’indirizzo di abituale dimora durante le fasce orarie di reperibilità in caso di:
necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici non effettuabili in orari diversi da quelli compresi nelle fasce;
provati gravi motivi personali o familiari;
cause di forza maggiore.

RIENTRO ANTICIPATO
Qualora si intenda rientrare al lavoro prima della fine della prognosi indicata sul certificato, va chiesta la rettifica della stessa al medico che ha redatto il certificato, da inoltrare all’INPS mediante il servizio di trasmissione telematica. Nessun certificato può essere rettificato se è terminato il periodo prognostico originariamente assegnato.